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Il nuovo accordo Stato-Regioni 2025: una svolta per formazione e sicurezza

A cura di Libra Ravenna

Libra Ravenna fornisce alle aziende un supporto professionale altamente qualificato attraverso l’unione di diversi professionisti con competenze multidisciplinari maturate e sviluppate grazie all’esperienza personale e professionale svolta negli ultimi vent’anni.

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito un nuovo Accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro che è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un quadro unico e aggiornato per la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, operatori di attrezzature e addetti a lavori in spazi confinati.

E’ previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale le aziende possono svolgere i corsi secondo la normativa precedente (ove già normati); al 26 maggio 2026, le imprese dovranno altresì applicare le nuove regole. Il nuovo Accordo sostituisce integralmente i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, dando vita ad un testo unico che semplifica e aggiorna le regole.

Le novità salienti riguardano: 

  • Obbligo di formazione per i datori di lavoro che non ricoprono direttamente il ruolo di RSPP: formazione minima di 16 ore (con aggiunta di 6 ore per i cantieri).
  • La formazione per Dirigenti è stata ridotta da 16 a 12 ore (con aggiunta di 6 ore per chi opera nei cantieri).
  • La formazione dei Preposti passa da 8 ore a 12 ore con aggiornamento biennale.
  • Formazione per addetti ad operare in Spazi confinati o sospetti di inquinamento: corso di 12 ore, con aggiornamento ogni 5 anni.
  • Abilitazione per Operatori affetti all’utilizzo di determinate attrezzature: introdotte nuove abilitazioni per carroponti/gru a cavalletto, macchine agricole raccoglifrutta (carro raccoglifrutta) e caricatori per movimentazione materiali.

Si tratta di un quadro più severo rispetto alla normativa precedente, che prevede delle prove pratiche obbligatorie, valutazione dell’efficacia, rapporti ottimizzati docente-allievo, e una chiara distinzione tra teoria e pratica.

Nel contesto agricolo una delle novità fondamentali è l’introduzione dell’obbligo di abilitazione all’utilizzo del carro raccoglifrutta, per il quale il corso base prevede 8 ore, di cui 4 ore di teoria e 4 ore di pratica, con obbligo di manovre. E’ previsto l’aggiornamento ogni 5 anni.

Analogamente, anche l’uso del caricatore per materiali ora richiede abilitazione.

Altro aspetto di particolare rilevanza è che gli aggiornamenti di 4 ore relativi al mantenimento dell’abilitazione all’utilizzo di determinate macchini operatrici (carrello, pala, PLE, trattore agricolo,..), dovranno essere svolti in presenza con un massimo 6 partecipanti.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 È fatto obbligo di presentare domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e s.m.i.: si intendono non solo scarichi industriali, ma anche scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura provenienti da un’attività commerciale/produttiva;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 152 e s.m.i.; autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

SOTTOPRODOTTI – art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requi siti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

EMILIA-ROMAGNA, CRITERI PER SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI

L’Emilia-Romagna ha stabilito le condizioni che le imprese produttrici di conserve, polpa, passata, concentrati e altri sughi o salse di pomodoro devono rispettare per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei sottoprodotti.

Le istruzioni approvate con determinazione dirigenziale Emilia-Romagna 11 giugno 2025, n. 11093, riguardano le tipologie di sottoprodotti “sabbie di lavorazione dei pomodori” e “sassi di lavorazione dei pomodori”, due tipologie di residui che vengono prodotti nelle fasi preliminari di selezione e lavaggio della materia prima.

La determinazione 11153/2024 detta le condizioni per l’iscrizione nel Registro regionale al fine di facilitarne la qualifica come sottoprodotti (e quindi non rifiuti). Oltre a definire le caratteristiche dei residui in questione, il provvedimento stabilisce i trattamenti ai quali possono essere sottoposti (solo essiccazione e solo per le sabbie) e le modalità del loro utilizzo (in agricoltura ma anche per opere e infrastrutture rurali). Vengono dettati i requisiti standard in materia di test e valori limite inquinanti per l’utilizzo del prodotto. Il termine massimo di deposito prima dell’utilizzo del sottoprodotto è fissato a 6 mesi.

La determinazione è stata adottata ai sensi della Dgr 2260/2016 che ha istituito l’Elenco dei sottoprodotti dell’Emilia-Romagna. Il registro è aperto all’iscrizione (facoltativa) di tutte le imprese il cui processo produttivo rispetti le caratteristiche individuate attraverso apposite determine regionali. Rimane comunque ferma la possibilità di qualificare i residui produttivi come sottoprodotti nel rispetto dei requisiti generali stabiliti, a livello nazionale, dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

FOCUS RIFIUTI

Trasporto rifiuti – art. 193 comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi  appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungi mento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

L'importanza di essere certificati

Uno sviluppo sostenibile